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CTU Consulenza Tecnica d'Ufficio e Istituto dell'Arbitrato

Consulenza Tecnica nell'ordinamento giuridico e Istituto dell'Arbitrato per le seguenti attivita': "Qualità - Sicurezza sul lavoro - Internal Auditing - Ambiente - Privacy"


La Consulenza Tecnica è un'attività svolta da un esperto al fine di fornire un supporto tecnico a quella del giudice o del difensore giurista di una parte in causa.
Il Consulente Tecnico è, generalmente, un esperto iscritto presso l'Albo speciale del tribunale in una o più determinate specialità. La Consulenza Tecnica trova spazio, in qualsiasi ambito, in presenza di un contraddittorio nel quale le parti hanno assunto fra loro un rapporto di natura privatistica.
Qualora ci si trovi in sede giudiziaria, si individuano il Consulente Tecnico del Giudice ed il Consulente Tecnico di parte.
Il Consulente tecnico del giudice (C.T.U.) è uno degli ausiliari del giudice - scelto fra gli iscritti al suddetto albo speciale in base alle specifiche competenze tecniche - la cui attività serve per integrare quella del giudice, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio.
Il Consulente tecnico di parte, la cui esistenza è strettamente correlata e conseguente alla nomina del C.T.U., è - per contro - l'ausiliare tecnico del difensore giurista della parte in causa (attore o convenuto). Questi ha il compito di assistere alle indagini ed alle operazioni del consulente d'ufficio e di partecipare alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il consulente del giudice, con la facoltà di prospettare, nell'interesse della propria parte, le osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Quando il concorso dell'esperto avviene extra-giudizialmente si parla, più propriamente di Arbitrato.
L'Arbitro di parte può, inoltre, rispondere all'esigenza di qualunque soggetto di valutare preventivamente possibili reazioni a determinati comportamenti che si intendono assumere.
Il rapporto - di natura privatistica - che si instaura fra due controparti, siano esse:
1.
l'Azienda e l'Organismo di Certificazione nell'ambito della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità od altri,
2.
il Datore di Lavoro e il lavoratore all'interno di una problematica attinente la sicurezza sul lavoro,
3.
l'Organizzazione ed il dipendente/cliente/fornitore che si sono resi responsabili di un trattamento di dati personali non autorizzato,
4. due Aziende che si contrappongono nel far valere i propri diritti sulla base di un contratto di fornitura … pone in essere un contraddittorio che può risolversi extra-giudizialmente o svilupparsi nelle sedi giudiziarie coinvolgendo la figura dell'Arbitro o del Consulente Tecnico, rispettivamente.
A titolo esemplificativo:
con riferimento al controllo qualità:
nell'eventualità in cui un'azienda certificata si veda revocare o sospendere senza giustificato motivo il certificato del proprio Sistema di Qualità Aziendale da un determinato Organismo di Certificazione
oppure
in ipotesi di concorrenza sleale per uso improprio di un certificato (avente una particolare valenza in termini di immagine) a cui non corrisponde una reale osservanza delle prescrizioni della norma di riferimento;
relativamente alla sicurezza sul lavoro:
 
per accertare, nel corso delle operazioni peritali, l'esistenza o meno di condizioni di rischio di incidenti sul lavoro
oppure
per assicurarsi circa la regolare applicazione delle leggi vigenti in materia;
con riguardo all'internal auditing: allo scopo di effettuare una verifica documentale ed operativa orientando conseguentemente la difesa del difensore giurista;
relativamente alla privacy: per accertare che l'Organizzazione si sia effettivamente adoperata nell'adottare tutte le necessarie misure di sicurezza a livello normativo, documentale, organizzativo, strutturale ed informativo al fine di eliminare o ridurre i rischi di irregolare trattamento dei dati personali.

 
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